7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/10
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Leeuwarden — Paesi Bassi) — fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand/Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen
(Causa C-26/12) (1)
(Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articoli 17 e 13, parte B, lettera d), punto 6 - Esenzioni - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Fondi pensione - Nozione di «gestione di fondi comuni d’investimento»)
2013/C 260/18
Lingua processuale: l’olandese
Giudice del rinvio
Gerechtshof te Leeuwarden
Parti
Ricorrente: fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand
Convenuto: Inspecteur van de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Gerechtshof te Leeuwarden — Interpretazione degli articoli 13, parte B, lettera d), punto 6, e 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) e degli articoli 135, paragrafo 1, lettera g), 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Detrazione dell’imposta versata a monte — Soggetto passivo che, sulla base della normativa nazionale in materia di regimi pensionistici, ha creato fondi pensione al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti in quanto partecipanti a tali fondi — Detrazione a dell’imposta assolta a monte relativamente a prestazioni fornite ai fini della gestione dei fondi di pensione
Dispositivo
L’articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che un soggetto passivo, il quale abbia costituito un fondo pensione nella forma di un’entità distinta dal punto di vista giuridico e fiscale, come quella oggetto del procedimento principale, al fine di garantire i diritti pensionistici dei suoi dipendenti ed ex-dipendenti, può detrarre l’imposta sul valore aggiunto da esso assolta sulla base delle prestazioni relative alla gestione e al funzionamento di tale fondo, purché dall’insieme delle circostanze delle transazioni in oggetto risulti l’esistenza di un nesso diretto e immediato.
(1) GU C 98 del 31.3.2012.
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