23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
(Causa C-59/12) (1)
(Direttiva 2005/29/CE - Pratiche commerciali sleali - Ambito di applicazione - Informazioni ingannevoli diffuse da una cassa malattia del regime legale di previdenza sociale - Cassa malattia organizzata sotto forma di organismo di diritto pubblico)
2013/C 344/34
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts
Convenuta: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») (GU L 149, pag. 22) in combinato disposto con l’articolo 2, lettera d), della stessa direttiva — Ambito di applicazione — Nozioni di «pratiche commerciali» e di «professionista» — Annunci pubblicitari di una cassa malattia del regime legale contenenti informazioni ingannevoli relative agli svantaggi derivanti ai suoi clienti da un eventuale cambio di cassa malattia
Dispositivo
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), dev’essere interpretata nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione ratione personae un organismo di diritto pubblico incaricato di una missione di interesse generale, quale la gestione di un regime legale di assicurazione malattia.
(1) GU C 138 del 12.5.2012.
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