11.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/6
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht — Germania) — Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider/Land Rheinland-Pfalz
(Causa C-72/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale - Convenzione di Aarhus - Direttiva 2003/35/CE - Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione - Applicazione nel tempo - Procedimento di autorizzazione iniziato prima della data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2003/35/CE - Decisione adottata successivamente a tale data - Requisiti di ricevibilità del ricorso - Violazione di un diritto - Natura del vizio di procedura che può essere invocato - Portata del controllo)
2014/C 9/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesverwaltungsgericht
Parti
Ricorrenti: Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider
Convenuto: Land Rheinland-Pfalz
Con l’intervento di: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesverwaltungsgericht Leipzig — Interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17), nonché dell’articolo 10 bis della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), nella versione modificata dalla direttiva 2003/35/CE — Realizzazione di un sistema di ritenzione delle acque — Diritto a ricorrere avverso una decisione di autorizzazione — Applicazione nel tempo — Situazione in cui la procedura di autorizzazione è stata avviata anteriormente alla data di scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2003/35/CE mentre la decisione è stata adottata successivamente a tale data
Dispositivo
1)
La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, la quale ha aggiunto l’articolo 10 bis alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nello stabilire che essa doveva essere trasposta entro il 25 giugno 2005, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di diritto interno adottate ai fini della trasposizione di detto articolo dovrebbero altresì applicarsi ai procedimenti amministrativi di autorizzazione iniziati prima del 25 giugno 2005 qualora essi abbiano comportato il rilascio di un’autorizzazione successivamente a tale data.
2)
L’articolo 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri limitino l’applicabilità delle disposizioni di trasposizione di tale articolo al caso in cui la legittimità di una decisione sia contestata a causa dell’omissione della valutazione ambientale, senza estenderla a quello in cui una valutazione siffatta sia stata realizzata ma sia affetta da vizi.
3)
L’articolo 10 bis, lettera b), della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una giurisprudenza nazionale che non riconosce la violazione di un diritto ai sensi di tale articolo, qualora sia dimostrato che verosimilmente, alla luce delle circostanze della fattispecie, la decisione contestata non sarebbe stata diversa senza il vizio di procedura invocato dal richiedente. Ciò vale tuttavia solo a condizione che l’autorità giurisdizionale o l’organo aditi del ricorso non facciano gravare in alcun modo, al riguardo, l’onere della prova sul richiedente e che si pronuncino, tenuto conto eventualmente degli elementi di prova forniti dal committente o dalle autorità competenti, e, più in generale, dell’insieme degli elementi del fascicolo loro sottoposto, prendendo in considerazione segnatamente il grado di gravità del vizio fatto valere e verificando in particolare, a tal proposito, se esso abbia privato il pubblico interessato di una delle garanzie istituite, conformemente agli obiettivi della direttiva 85/337, al fine di consentirgli di accedere all’informazione e di essere autorizzato a partecipare al processo decisionale.
(1) GU C 133 del 5.5.2012.
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