7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/11
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — «Evita-K» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Causa C-78/12) (1)
(Direttiva 2006/112/CE - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Cessione di beni - Nozione - Diritto a detrazione - Diniego - Effettiva realizzazione di un’operazione imponibile - Regolamento (CE) n. 1760/2000 - Sistema di identificazione e di registrazione dei bovini - Marchi auricolari)
2013/C 260/19
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente:«Evita-K» EOOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia grad — Interpretazione degli articoli 14, paragrafo 1, 178, lettera a), 185, paragrafo 1, 226, punto 6, e 242 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Diritto alla detrazione dell’IVA pagata a monte per l’acquisto di animali — Prova dell’avvenuta fornitura di beni — Obbligo o meno di indicare, nelle fatture, i marchi auricolari degli animali soggetti a identificazione in ottemperanza della normativa veterinaria dell’Unione — Obbligo o meno di provare il diritto di proprietà del fornitore
Dispositivo
1)
La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che, nel contesto dell’esercizio del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto, la nozione di «cessione di beni» ai sensi di detta direttiva e la prova dell’effettiva realizzazione di una tale cessione non dipendono dalla forma di acquisto del diritto di proprietà sui beni di cui trattasi. Spetta al giudice del rinvio effettuare, conformemente alle norme nazionali sulla produzione della prova, una valutazione globale di tutti gli elementi e di tutte le circostanze di fatto della controversia di cui è investito per stabilire se le cessioni di beni oggetto del procedimento principale siano state effettivamente realizzate e se, eventualmente, possa essere esercitato sul loro fondamento un diritto a detrazione.
2)
L’articolo 242 della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non impone a soggetti passivi che non siano produttori agricoli di iscrivere nella loro contabilità l’oggetto delle cessioni di beni da loro effettuate, allorché si tratta di animali, e di dimostrare che questi ultimi siano stati sottoposti a controllo conformemente al principio contabile internazionale IAS 41 «Agricoltura».
3)
L’articolo 226, punto 6, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso non obbliga il soggetto passivo che effettui cessioni di beni vertenti su animali assoggettati al sistema di identificazione e di registrazione istituito dal regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, a menzionare i marchi auricolari degli stessi sulle fatture relative alle corrispondenti cessioni.
4)
L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che esso consente di rettificare una detrazione dell’imposta sul valore aggiunto solamente se il soggetto passivo interessato ha prima beneficiato di un diritto alla detrazione di detta imposta alle condizioni previste all’articolo 168, lettera a), della medesima direttiva.
(1) GU C 133 del 5.5.2012.
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