20.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 114/20
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia — Romania) — SC Mora IPR SRL/Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu
(Causa C-79/12) (1)
(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 211 - Pagamento differito dell’IVA all’importazione)
2013/C 114/28
Lingua processuale: il rumeno
Giudice del rinvio
Curtea de Apel Alba Iulia
Parti
Ricorrente: SC Mora IPR SRL
Convenute: Direcția Generală a Finanțelor Publice Sibiu, Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale Sibiu
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Curtea de Apel Alba Iulia — Interpretazione dell’articolo 211 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Interpretazione degli articoli 26, paragrafo 2, 28, 30 e 107 TFUE — Diritto degli Stati membri di autorizzare la dilazione di pagamento dell’IVA all’importazione — Ammissibilità di una normativa nazionale che impone la condizione dell’ottenimento di un certificato di dilazione del pagamento, non prevista dalla direttiva — Modifiche legislative in successione che esentano dal pagamento dell’IVA all’importazione solamente alcuni dei soggetti passivi — Discriminazione — Violazione del divieto di dazi doganali all’importazione
Dispositivo
L’articolo 211 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non osta all’applicazione di una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto della causa principale, che subordina il pagamento differito dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sui beni importati all’ottenimento di un certificato che non è richiesto a norma di tale direttiva, purché le condizioni per ottenere un siffatto certificato rispettino il principio della neutralità fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 126 del 28.4.2012.
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