14.12.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 367/6
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — LBI hf, già Landsbanki Islands hf/Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux
(Causa C-85/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Risanamento e liquidazione degli enti creditizi - Direttiva 2001/24/CE - Articoli 3, 9 e 32 - Atto del legislatore nazionale che conferisce ai provvedimenti di risanamento gli effetti di una procedura di liquidazione - Disposizione legislativa che vieta o sospende qualsiasi azione giudiziaria nei confronti di un ente creditizio dopo l’entrata in vigore di una moratoria)
2013/C 367/09
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti
Ricorrente: LBI hf, già Landsbanki Islands hf
Convenuti: Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation — Interpretazione degli articoli 3, 9 e 32 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi (GU L 125, pag. 15) — Autorità autorizzate ad adottare le misure di risanamento e di avvio di un procedimenti di liquidazione degli enti creditizi — Autorità amministrative o giudiziarie — Ammissibilità delle misure che derivano direttamente dalla legge di uno Stato membro dell’EFTA — Legge applicabile ai procedimenti in corso relativi ai beni di un ente creditizio situati in uno Stato membro — Effetti sull’applicazione, in uno Stato membro, di una disposizione di legge di un altro Stato membro che vieta o sospende le azioni in giudizio contro un ente creditizio dopo l’entrata in vigore di una moratoria, nel caso di misure conservative adottate prima della pronuncia della moratoria
Dispositivo
1)
Gli articoli 3 e 9 della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, devono essere interpretati nel senso che provvedimenti di risanamento o di liquidazione di un istituto finanziario, come quelli basati sulle disposizioni transitorie di cui al punto II della legge n. 44/2009, del 15 aprile 2009, sono da considerarsi provvedimenti presi da un’autorità amministrativa o giudiziaria ai sensi di tali articoli della direttiva 2001/24, dato che le suddette disposizioni transitorie producono effetti solamente per il tramite di decisioni giudiziarie che concedono una moratoria a un ente creditizio.
2)
L’articolo 32 della direttiva 2001/24 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che una disposizione nazionale, quale l’articolo 98 della legge n. 161/2002, relativa agli istituti finanziari, del 20 dicembre 2002, come modificata dalla legge n. 129/2008, del 13 novembre 2008, che vietava o sospendeva ogni azione giudiziaria nei confronti di un istituto finanziario a partire dal momento in cui quest’ultimo beneficiava di una moratoria, produca effetti su provvedimenti conservativi, come quelli oggetto del procedimento principale, presi in un altro Stato membro anteriormente all’emanazione della moratoria.
(1) GU C 118 del 21.4.2012.
Full & Egal Universal Law Academy