23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/21
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour administrative — Lussemburgo) — Adzo Domenyo Alokpa, Jarel Mondoulou, Eja Mondoulou/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
(Causa C-86/12) (1)
(Cittadinanza dell’Unione - Articoli 20 TFUE e 21 TFUE - Direttiva 2004/38/CE - Diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo ascendente diretto di cittadini dell’Unione in tenera età - Cittadini dell’Unione nati in uno Stato membro diverso da quello di cui possiedono la cittadinanza che non hanno mai esercitato il loro diritto alla libera circolazione - Diritti fondamentali)
2013/C 344/35
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour administrative
Parti
Ricorrenti: Adzo Domenyo Alokpa, Jarel Mondoulou, Eja Mondoulou
Convenuto: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour administrative — Interpretazione dell’articolo 20 TFUE e degli articoli 20, 21, 24, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali — Rifiuto di uno Stato membro di concedere il diritto di soggiorno a un cittadino di un paese terzo, ascendente diretto che si occupa da solo dei suoi figli minori, cittadini dell’Unione aventi la cittadinanza di uno Stato membro — Assenza di vita familiare comune con l’altro ascendente diretto di detti minori, residente in un altro Stato membro — Portata dei dinieghi di soggiorno, di concessione di un titolo di soggiorno e di un permesso di lavoro — Conseguenze sul godimento effettivo dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione
Dispositivo
In una situazione come quella in esame nel procedimento principale, gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che uno Stato membro neghi a un cittadino di un paese terzo un diritto di soggiorno sul suo territorio quando tale cittadino abbia a proprio carico esclusivo figli in tenera età, cittadini dell’Unione, i quali sin dalla nascita soggiornano con lui in tale Stato membro senza possederne la cittadinanza e senza aver esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, sempreché tali cittadini dell’Unione non soddisfino le condizioni fissate dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, e sempreché un siffatto diniego non li privi del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 138 del 12.5.2012.
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