30.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 194/5
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 aprile 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Ireland — Irlanda) — Health Service Executive/S. C., A. C.
(Causa C-92/12 PPU) (1)
(Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Minore con residenza abituale in Irlanda, dove è stato assoggettato a ripetuti collocamenti - Comportamenti aggressivi e pericolosi per il minore stesso - Decisione di collocare il minore in un istituto di custodia in Inghilterra - Ambito di applicazione ratione materiae del regolamento - Articolo 56 - Meccanismi di consultazione e approvazione - Obbligo di riconoscere o dichiarare esecutiva la decisione di collocare il minore in un istituto di custodia - Provvedimenti provvisori - Procedimento pregiudiziale d’urgenza)
2012/C 194/08
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
High Court of Ireland
Parti
Ricorrente: Health Service Executive
Convenute: S. C., A. C.
con l’intervento di: Attorney General
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Ireland — Interpretazione dell’articolo 56 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Ambito di applicazione ratione materiae — Decisione di un’autorità giurisdizionale irlandese di collocare un minore, avente la sua residenza abituale in Irlanda, in detenzione a scopo di tutela presso un istituto che offre cure terapeutiche e rieducative nel Regno Unito — Modalità di consultazione e di approvazione al fine di assicurare la tutela effettiva di un minore — Obbligo che la decisione di collocare il minore in stato di detenzione a scopo di tutela sia riconosciuta e/o dichiarata esecutiva preliminarmente al collocamento
Dispositivo
1)
Una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che preveda la collocazione di un minore in un istituto terapeutico e rieducativo di custodia situato in un altro Stato membro, che implichi, per un periodo determinato e per finalità protettive, una privazione della libertà, rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
2)
L’approvazione indicata all’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003, deve essere rilasciata, anteriormente all’adozione della decisione sulla collocazione di un minore, da un’autorità competente di diritto pubblico. L’approvazione da parte dell’istituto nel quale il minore deve essere accolto non è sufficiente. In circostanze come quelle del procedimento principale, ove l’autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha disposto la collocazione non sia certa che l’approvazione sia stata validamente rilasciata nello Stato richiesto, in quanto non è stato possibile stabilire con certezza quale fosse l’autorità competente in detto ultimo Stato, è possibile procedere alla regolarizzazione al fine di garantire il pieno rispetto del requisito dell’approvazione sancito all’articolo 56 del regolamento n. 2201/2003.
3)
Il regolamento n. 2201/2003 deve essere interpretato nel senso che una decisione di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro che dispone la collocazione forzosa di un minore in un istituto di custodia sito in un altro Stato membro deve, prima della sua esecuzione nello Stato membro richiesto, essere dichiarata esecutiva in detto Stato membro. Al fine di non privare detto regolamento del suo effetto utile, la decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto sull’istanza volta ad ottenere la dichiarazione di esecutività deve essere adottata in tempi particolarmente brevi e senza che i ricorsi proposti avverso una siffatta decisione dell’autorità giurisdizionale dello Stato membro richiesto possano avere effetto sospensivo.
4)
Se la collocazione è stata approvata a norma dell’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento n. 2201/2003 solo per un periodo determinato, detta approvazione non opera con riguardo alle decisioni che dispongano la proroga della durata della collocazione. In tal caso, deve essere richiesta una nuova approvazione. Una decisione che dispone la collocazione, adottata all’interno di uno Stato membro e dichiarata esecutiva in un altro Stato membro, può essere eseguita all’interno di quest’ultimo Stato membro solo per la durata indicata nella decisione che dispone la collocazione.
(1) GU C 133 del 5.5.2012.
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