3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/28
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgaria) — ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia
(Causa C-93/12) (1)
(Agricoltura - Autonomia procedurale degli Stati membri - Politica agricola comune - Aiuti - Esame dei contenziosi amministrativi - Determinazione della giurisdizione competente - Criterio nazionale - Tribunale amministrativo nella cui circoscrizione ha sede l’autorità che ha adottato l’atto impugnato - Principio di equivalenza - Principio di effettività - Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
2013/C 225/45
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Sofia-grad
Parti
Ricorrente: ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov
Convenuto: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Sofia-grad — Interpretazione dei principi di effettività, di tutela giurisdizionale effettiva, enunciati all’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché del principio di equivalenza — Regime di aiuti della politica agricola comune — Norma di procedura nazionale ai sensi della quale il contenzioso amministrativo che scaturisce dall’attuazione della politica agricola comune è di esclusiva competenza del tribunale amministrativo nella cui circoscrizione ha sede l’autorità amministrativa che ha adottato l’atto amministrativo impugnato, mentre le analoghe controversie di natura interna sono di competenza del tribunale nella cui circoscrizione si trova il terreno agricolo in questione
Dispositivo
Il diritto dell’Unione, in particolare i principi di equivalenza e di effettività e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a una regola di competenza nazionale, come quella enunciata all’articolo 133, paragrafo 1, del codice di procedura amministrativa bulgaro (Administrativnoprotsesualen kodeks), che riserva ad un unico organo giurisdizionale tutto il contenzioso relativo alle decisioni di un’autorità nazionale incaricata del pagamento degli aiuti all’agricoltura nell’ambito della politica agricola comune dell’Unione europea, sempreché i ricorsi per la tutela dei diritti che i singoli traggono dall’ordinamento dell’Unione non vengano esercitati in condizioni meno favorevoli di quelle stabilite per i ricorsi a tutela dei diritti derivati da eventuali regimi di sostegno all’agricoltura previsti dall’ordinamento interno e che una tale regola di competenza non causi ai soggetti interessati inconvenienti procedurali, in termini segnatamente di durata del procedimento, tali da rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento dell’Unione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 133 del 5.5.2012.
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