7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/12
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance de Bruxelles — Belgio) — Eurofit SA/Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
(Causa C-99/12) (1)
(Domanda di pronuncia pregiudiziale - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Regolamento (CEE) n. 3665/87 - Restituzioni all’esportazione - Dirottamento della merce destinata all’esportazione - Obbligo di rimborso da parte dell’esportatore - Omessa comunicazione, da parte delle autorità competenti, delle informazioni relative all’affidabilità della controparte contrattuale, sospettata di frode - Caso di forza maggiore - Insussistenza)
2013/C 260/20
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Tribunal de première instance de Bruxelles
Parti
Ricorrente: Eurofit SA
Convenuto: Bureau d'intervention et de restitution belge (BIRB)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de première instance de Bruxelles — Interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1) — Obbligo di rimborso, da parte dell’esportatore, delle restituzioni percepite in caso di dirottamento dei prodotti — Assenza di comunicazione all’esportatore, da parte delle autorità competenti, delle informazioni richieste o comunicazione di informazioni errate, che integra un caso di forza maggiore ai sensi del citato regolamento
Dispositivo
La circostanza che le autorità doganali competenti abbiano omesso di informare l’esportatore dell’esistenza di un rischio di frode commessa dalla controparte contrattuale di quest’ultimo non configura un caso di forza maggiore ai sensi delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione, del 27 novembre 1987, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 2945/94 della Commissione, del 2 dicembre 1994, e, segnatamente, dell’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, primo trattino, di tale regolamento. Anche se siffatta omissione è idonea ad integrare gli estremi di un caso eccezionale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, terzo comma, secondo trattino, del regolamento n. 3665/87, come modificato dal regolamento n. 2945/94, essa non può tuttavia dispensare tale esportatore dall’obbligo di rimborsare le restituzioni all’esportazione indebitamente percepite, mentre quest’ultimo è unicamente esonerato dal pagamento delle penalità dovute in forza dello stesso articolo 11.
(1) GU C 138 del 12.5.2012.
Full & Egal Universal Law Academy