26.1.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 26/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 novembre 2014 — Parlamento europeo (C-103/12), Commissione europea (C-165/12)/Consiglio dell'Unione europea
(Cause riunite C-103/12 e C-165/12) (1)
((Ricorso di annullamento - Decisione 2012/19/UE - Base giuridica - Articolo 43, paragrafi 2 e 3, TFUE - Accordo bilaterale di autorizzazione allo sfruttamento del surplus di catture ammissibili - Scelta dello Stato terzo interessato autorizzato dall’Unione a sfruttare risorse biologiche - Zona economica esclusiva - Decisione politica - Fissazione delle possibilità di pesca))
(2015/C 026/02)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L.G. Knudsen, I. Liukkonen e I. Díez Parra, agenti) (C-103/12), Commissione europea (rappresentanti: A. Bouquet e E. Paasivirta, agenti) (C-165/12)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Westerhof Löfflerová e A. de Gregorio Merino, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, E. Ruffer e D. Hadroušek, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e N. Rouam, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: B. Majczyna e M. Szpunar, agenti)
Dispositivo
1)
La decisione 2012/19/UE del Consiglio, del 16 dicembre 2011, che approva, a nome dell’Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque dell’Unione europea ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese, è annullata.
2)
Gli effetti della decisione 2012/19/UE sono mantenuti sino all’entrata in vigore, entro un termine ragionevole a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, di una nuova decisione fondata sulla base giuridica adeguata, ossia l’articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE.
3)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
4)
Le spese della Repubblica ceca, del Regno di Spagna, della Repubblica francese e della Repubblica di Polonia restano a loro carico.
(1) GU C 157 del 2.6.2012.
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