20.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 114/20
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — Finanzamt Köln-Nord/Wolfram Becker
(Causa C-104/12) (1)
(Sesta direttiva IVA - Articolo 17, paragrafo 2, lettera a) - Diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte - Necessaria sussistenza di un nesso diretto e immediato tra l’operazione a monte e l’operazione tassata a valle - Criterio di determinazione di tale nesso - Servizi forensi forniti nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata)
2013/C 114/29
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: Finanzamt Köln-Nord
Resistente: Wolfram Becker
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesfinanzhof — Interpretazione degli articoli 17, paragrafo 2, lettera a), e 22, paragrafo 3, lettera b) della direttiva 77/388/CE: Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Sorgere e estensione del diritto alla detrazione — Necessità di un nesso diretto e immediato tra l’attività economica del soggetto passivo e una prestazione di servizi — Servizi forensi prestati nell’ambito di un procedimento penale per corruzione a carico dell’amministratore e del socio principale di una società a responsabilità limitata
Dispositivo
La sussistenza di un nesso diretto ed immediato tra una determinata operazione e il complesso dell’attività del soggetto passivo per determinare se i beni e i servizi siano stati usati da quest’ultimo «ai fini di sue operazioni soggette a imposta», di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, dipende dal contenuto oggettivo del bene o del servizio acquistato dal soggetto passivo medesimo.
Nel caso di specie, le prestazioni di servizi forensi, volte ad evitare sanzioni penali nei confronti delle persone fisiche, amministratori di un’impresa soggetta ad imposta, non conferiscono all’impresa stessa il diritto di portare in detrazione, quale imposta a monte, l’imposta sul valore aggiunto dovuta sulle prestazioni fornite.
(1) GU C 138 del 12.5.2012.
Full & Egal Universal Law Academy