20.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 114/21
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ministero per i beni e le attività culturali e a./Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e a.
(Causa C-111/12) (1)
(Direttiva 85/384/CEE - Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell’architettura - Articoli 10 e 11, lettera g) - Normativa nazionale che riconosce l’equivalenza tra i titoli di architetto e di ingegnere civile, ma riserva agli architetti i lavori riguardanti immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico - Principio della parità di trattamento - Situazione puramente interna a uno Stato membro)
2013/C 114/30
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrenti: Ministero per i beni e le attività culturali, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Treviso, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rovigo, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Belluno
Convenuti: Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, Alessandro Mosconi, Comune di San Martino Buon Albergo, Istituzione di Ricovero e di Educazione di Venezia (IRE), Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli articoli 10 e 11 della direttiva 85/384/CE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi (GU L 223, pag. 15) — Riconoscimento reciproco dei titoli nel settore dell'architettura — Normativa nazionale che riserva agli architetti la realizzazione dei riguardanti immobili vincolati appartenenti al patrimonio artistico — Verifica, caso per caso, dell'idoneità dei titolari dei diplomi di architetto ed ingegnere, conseguiti in altri Stati membri, ad effettuare lavori di tal genere
Dispositivo
Gli articoli 10 e 11 della direttiva 85/384/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1985, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell’architettura e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione di servizi, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale secondo cui persone in possesso di un titolo rilasciato da uno Stato membro diverso dallo Stato membro ospitante, titolo abilitante all’esercizio di attività nel settore dell’architettura ed espressamente menzionato al citato articolo 11, possono svolgere, in quest’ultimo Stato, attività riguardanti immobili di interesse artistico solamente qualora dimostrino, eventualmente nell’ambito di una specifica verifica della loro idoneità professionale, di possedere particolari qualifiche nel settore dei beni culturali.
(1) GU C 151 del 26.5.2012.
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