10.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 395/2
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 settembre 2014 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-114/12) (1)
((Ricorso di annullamento - Azione esterna dell’Unione europea - Accordi internazionali - Protezione dei diritti connessi degli organismi di radiodiffusione - Negoziati relativi a una convenzione del Consiglio d’Europa - Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri che autorizza la partecipazione congiunta dell’Unione e dei suoi Stati membri ai negoziati - Articolo 3, paragrafo 2, TFUE - Competenza esterna esclusiva dell’Unione))
2014/C 395/02
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, P. Hetsch, L. Gussetti e J. Samnadda, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Passos e D. Warin, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Legal, J.-P. Hix, F. Florindo Gijón e M. Balta, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, E. Ruffer, D. Hadroušek e J. Králová, agenti), Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze, B. Beutler e N. Graf Vitzthum, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e J. Langer, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentanti: inizialmente M. Szpunar, B. Majczyna, M. Drwięcki e E. Gromnicka, successivamente gli ultimi tre, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Murrell, agente, assistita da R. Palmer, barrister)
Dispositivo
1)
La decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 19 dicembre 2011 relativa alla partecipazione dell’Unione europea e dei suoi Stati membri ai negoziati di una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla tutela dei diritti degli organismi di diffusione radiotelevisiva è annullata.
2)
Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.
3)
Le spese della Repubblica ceca, della Repubblica federale di Germania, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica di Polonia, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché del Parlamento europeo restano a loro carico.
(1) GU C 138 del 12.5.2012.
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