22.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 52/8
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Serron — Grecia) — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE/Elliniko Dimosio
(Causa C-116/12) (1)
(Valore in dogana - Merci esportate in un paese terzo - Restituzioni all’esportazione - Trasformazione nel paese di esportazione considerata come non sostanziale - Riesportazione delle merci nel territorio dell’Unione europea - Determinazione del valore in dogana - Valore di transazione)
2014/C 52/12
Lingua processuale: il greco
Giudice del rinvio
Dioikitiko Protodikeio Serron
Parti
Ricorrenti: Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE
Convenuto: Elliniko Dimosio
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Dioikitiko Protodikeio Serron — Interpretazione degli articoli 24, 29, 32 e 146 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1) — Valore doganale — Valore della transazione — Determinazione — Merci esportate sottoposte nel paese dell’esportazione ad una lavorazione ovvero ad una trasformazione insufficiente per considerarle prodotti originari del paese dell’ultima trasformazione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento e non vincolate al regime del perfezionamento passivo in vista della reimportazione nel paese dell’esportazione iniziale
Dispositivo
1)
Gli articoli 29 e 32 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 82/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, devono essere interpretati nel senso che essi si applicano alla determinazione del valore in dogana di merci importate sulla base di un contratto che, sebbene qualificato come contratto di vendita, si rivela essere, in realtà, un contratto di lavorazione o di trasformazione. Nell’ambito di tale determinazione, non rileva sapere se le operazioni di lavorazione o di trasformazione soddisfino i requisiti fissati all’articolo 24 di tale regolamento al fine di considerare le merci di cui trattasi come originarie del paese in cui tali operazioni sono avvenute.
2)
Gli articoli 29 e 32 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 82/97, devono essere interpretati nel senso che deve essere preso in considerazione, nella determinazione del valore in dogana, il valore della restituzione all’esportazione della quale abbia beneficiato una merce e che sia stata ottenuta attuando una pratica consistente nell’applicazione di disposizioni del diritto dell’Unione al fine di trarne abusivamente profitto.
(1) GU C 138 del 12.5.2012.
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