26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/15
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 22 novembre 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Josef Probst/mr.nexnet GmbH
(Causa C-119/12) (1)
(Comunicazioni elettroniche - Direttiva 2002/58/CE - Articolo 6, paragrafi 2 e 5 - Trattamento di dati personali - Dati sul traffico necessari ai fini dell’emissione e del recupero di fatture - Recupero di crediti da parte di una società terza - Persone agenti sotto l’autorità dei fornitori di rete pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazioni elettroniche)
2013/C 26/26
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Josef Probst
Resistente: mr.nexnet GmbH
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201, pag. 37) — Trasmissione dei dati relativi al traffico concernente abbonati ed utenti, trattati e memorizzati dal fornitore di una rete pubblica di comunicazioni — Normativa nazionale che consente tale trasmissione al cessionario di un credito relativo alla remunerazione di servizi di telecomunicazioni, in presenza di clausole contrattuali che garantiscono il trattamento riservato dei dati trasmessi nonché la possibilità, per la controparte, di verificare il rispetto della protezione dei dati medesimi
Dispositivo
L’articolo 6, paragrafi 2 e 5, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), dev’essere interpretato nel senso che autorizza un fornitore di reti pubbliche di comunicazioni e di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico a trasmettere dati sul traffico al cessionario dei propri crediti attinenti alla fornitura di servizi di telecomunicazioni ai fini del loro recupero e consente al cessionario medesimo di trattare detti dati, subordinatamente alla condizione che, in primo luogo, quest’ultimo agisca sotto l’autorità del fornitore di servizi per quanto attiene al trattamento dei dati stessi e, in secondo luogo, il cessionario si limiti a trattare i dati sul traffico che risultino necessari ai fini del recupero dei crediti ceduti.
Indipendentemente dalla qualificazione del contratto di cessione, si deve ritenere che il cessionario agisca sotto l’autorità del fornitore di servizi, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva 2002/58, qualora, per quanto attiene al trattamento dei dati sul traffico, egli agisca unicamente su istruzioni e sotto il controllo del fornitore. In particolare, il contratto tra di essi concluso deve contenere disposizioni tali da garantire il trattamento lecito, da parte del cessionario, dei dati sul traffico e tali da consentire al fornitore di servizi di potersi assicurare, in qualsivoglia momento, del rispetto di dette disposizioni da parte del cessionario.
(1) GU C 174 del 16.6.2012.
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