23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/24
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013 — Bernhard Rintisch/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Bariatrix Europe Inc. SAS
(Causa C-120/12 P) (1)
(Impugnazione - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articolo 74, paragrafo 2 - Regolamento (CE) n. 2868/95 - Regola 50, paragrafo 1, commi primo e terzo - Opposizione del titolare di un marchio anteriore - Esistenza del marchio - Prove presentate a sostegno dell’opposizione dopo la scadenza del termine impartito a tale scopo - Mancata presa in considerazione - Potere discrezionale della commissione di ricorso - Disposizione contraria - Circostanze che ostano alla presa in considerazione di prove ulteriori o complementari)
2013/C 344/40
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Bernhard Rintisch (rappresentante: A. Dreyer, Rechtsanwalt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: G. Schneider, agente), Bariatrix Europe Inc. SAS
Oggetto
Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, Rintisch/UAMI (T-62/12), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal titolare dei marchi denominativi e figurativi nazionali «PROTI», «PROTIPOWER» e «PROTIPLUS», per prodotti delle classi 29 e 32, e del nome commerciale nazionale «PROTITOP», per prodotti delle classi 29, 30 e 32, avverso la decisione R 740/2008-4 della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (UAMI), del 15 dicembre 2008, recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione d’opposizione che ha respinto l’opposizione proposta dal ricorrente nei confronti della registrazione del marchio denominativo «PROTI SNACK», per prodotti delle classi 5, 29, 30 e 32 — Produzione tardiva di documenti — Potere discrezionale conferito dall’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94 (divenuto articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. Bernhard Rintisch è condannato alle spese.
(1) GU C 165 del 9.6.2012.
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