14.4.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 112/3
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 febbraio 2014 — Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, già Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl/Commissione europea
(Causa C-132/12 P) (1)
((Impugnazione - Aiuti di Stato - Regimi di aiuti concessi in favore delle società di edilizia residenziale sociale - Decisione di compatibilità - Impegni assunti dalle autorità nazionali per conformarsi al diritto dell’Unione - Articolo 263, quarto comma, TFUE - Ricorso di annullamento - Presupposti per la ricevibilità - Interesse ad agire - Legittimazione ad agire - Beneficiari individualmente e direttamente interessati - Nozione di «cerchia chiusa»))
2014/C 112/04
Lingua processuale: il neerlandese
Parti
Ricorrenti: Stichting Woonpunt, Stichting Havensteder, già Stichting Com.wonen, Woningstichting Haag Wonen, Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (rappresentanti: P. Glazener ed E. Henny, advocaten)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: H. van Vliet, S. Noë e S. Thomas, agenti)
Oggetto
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale (Settima Sezione) del 16 dicembre 2011, Stichting Woonpunt e a./Commissione (T-203/10) con la quale il Tribunale ha respinto in quanto irricevibile una domanda di annullamento della decisione C (2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — Paesi Bassi — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti a favore delle società di edilizia residenziale
Dispositivo
1)
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2011, Stichting Woonpunt e a./Commissione (T-203/10), è annullata nella parte in cui dichiara irricevibile il ricorso di annullamento della Stichting Woonpunt, della Stichting Havensteder, della Woningstichting Haag Wonen e della Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl avverso la decisione C(2009) 9963 def. della Commissione, del 15 dicembre 2009, relativa agli aiuti di Stato E 2/2005 e N 642/2009 — Paesi Bassi — Aiuto esistente e aiuto specifico per progetti a vantaggio delle società di edilizia residenziale, nella parte in cui tale decisione riguarda l’aiuto E 2/2005.
2)
L’impugnazione è respinta quanto al resto.
3)
Il ricorso di annullamento indicato al punto 1 del presente dispositivo è ricevibile.
4)
La causa è rimessa al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci sul merito del ricorso di annullamento indicato al punto 1 del presente dispositivo.
5)
Le spese sono riservate.
(1) GU C 138 del 12.5.2012.
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