1.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 156/13
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’11 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Rusedespred OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Causa C-138/12) (1)
(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 203 - Principio di neutralità fiscale - Rimborso al fornitore dell’imposta versata, in caso di diniego del diritto a detrazione opposto al destinatario di un’operazione esente)
2013/C 156/20
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti
Ricorrente: Rusedespred OOD
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane I upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione dell’articolo 203 della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Principi di neutralità fiscale, effettività e parità di trattamento — Diritto di detrazione dell’imposta pagata a monte — Diritto del fornitore di un bene di chiedere il rimborso dell’imposta versata indebitamente qualora il diritto a detrazione dell’imposta in favore del destinatario della fornitura sia stato negato in quanto la fornitura di cui trattasi è esentata secondo il diritto interno
Dispositivo
1)
Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, quale concretizzato dalla giurisprudenza relativa all’articolo 203 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che, in base ad una disposizione nazionale intesa a recepire detto articolo, l’amministrazione tributaria neghi al fornitore di una prestazione esente il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore al suo cliente, in quanto tale prestatore non ha rettificato la fattura erroneamente redatta, mentre l’amministrazione ha definitivamente negato a tale cliente il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto, comportando tale diniego definitivo che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.
2)
Il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, quale concretizzato della giurisprudenza relativa all’articolo 203 della direttiva 2006/112, può essere invocato da un soggetto passivo al fine di opporsi ad una disposizione del diritto nazionale che subordina il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto fatturata per errore alla rettifica della fattura erroneamente redatta, mentre il diritto di detrarre detta imposta sul valore aggiunto è stato definitivamente negato, comportando tale diniego definitivo che il regime di rettifica previsto dalla legge nazionale non è più applicabile.
(1) GU C 151 del 26.5.2012.
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