23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/26
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 19 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Pensionsversicherungsanstalt/Peter Brey
(Causa C-140/12) (1)
(Libera circolazione delle persone - Cittadinanza dell’Unione - Direttiva 2004/38/CE - Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi - Articolo 7, paragrafo 1, lettera b) - Persona che non possiede più la qualità di lavoratore - Titolare di una pensione di vecchiaia - Condizione della disponibilità di risorse sufficienti per non diventare un onere a carico del «sistema di assistenza sociale» dello Stato membro ospitante - Domanda di prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo - Integrazione compensativa destinata a completare la pensione di vecchiaia - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articoli 3, paragrafo 3, e 70 - Competenza dello Stato membro di residenza - Presupposti per la concessione - Diritto di soggiorno legale nel territorio nazionale - Conformità con il diritto dell’Unione)
2013/C 344/43
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Pensionsversicherungsanstalt
Convenuto: Peter Brey
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158, pag. 77), come rettificata — Diritto di un cittadino dell’Unione che ha cessato la propria attività professionale di soggiornare più di tre mesi nel territorio di un altro Stato membro — Situazione nella quale detto cittadino percepisce una pensione inferiore al minimo vitale dello Stato membro ospitante e ha chiesto, per tale ragione, la concessione di un’integrazione compensativa («Ausgleichszulage»), una prestazione speciale in denaro a carattere non contributivo
Dispositivo
Il diritto dell’Unione, quale risulta, in particolare, dagli articoli 7, paragrafo 1, lettera b), 8, paragrafo 4, e 24, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che, anche per il periodo successivo ai primi tre mesi di soggiorno, esclude in qualsiasi circostanza e in maniera automatica la concessione di una prestazione quale l’integrazione compensativa prevista dall’articolo 292, paragrafo 1, della legge generale relativa alla previdenza sociale (Allgemeines Sozialversicherungsgesetz), come modificata, a partire dal 1o gennaio 2011, dalla legge finanziaria del 2011 (Budgetbegleitgesetz 2011) a un cittadino di un altro Stato membro economicamente inattivo, poiché quest’ultimo, nonostante il fatto che gli sia stato rilasciato un attestato d’iscrizione, non soddisfa le condizioni per beneficiare di un diritto di soggiorno legale per un periodo superiore a tre mesi nel territorio del primo Stato, in quanto l’esistenza di tale diritto di soggiorno è subordinata al presupposto che tale cittadino disponga di risorse economiche sufficienti per non richiedere detta prestazione.
(1) GU C 165 del 9.6.2012.
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