3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/29
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'8 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad — Varna — Bulgaria) — Hristomir Marinov, che agisce in nome della Lampatov — H — Hristomir Marinov/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite
(Causa C-142/12) (1)
(Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 18, lettera c), 74 e 80 - Cessazione dell’attività economica imponibile - Cancellazione del soggetto passivo dal registro IVA da parte dell’amministrazione tributaria - Possesso dei beni che hanno dato luogo alla detrazione dell’IVA - Base imponibile - Valore normale o valore di acquisto - Determinazione al momento dell’operazione - Effetto diretto dell’articolo 74)
2013/C 225/47
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad — Varna
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Hristomir Marinov, che agisce in nome della Lampatov — H — Hristomir Marinov
Convenuto: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalna agentsia za prihodite
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad — Varna — Interpretazione degli articoli 18, lettera c), 74 e 80, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Operazioni assimilate a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso — Cessazione dell'attività economica imponibile di un soggetto passivo dovuta al fatto che, a causa della cancellazione dal registro IVA, il soggetto passivo è privato della possibilità di fatturare e di detrarre l’IVA — Metodo per la determinazione della base imponibile fiscale per gli elementi patrimoniali esistenti al momento della cancellazione.
Dispositivo
1)
L’articolo 18, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che disciplina anche la cessazione dell’attività economica imponibile risultante dalla cancellazione del soggetto passivo dal registro dell’imposta sul valore aggiunto.
2)
L’articolo 74 della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che osta a una disposizione nazionale la quale prevede che, in caso di cessazione dell’attività economica imponibile, la base imponibile dell’operazione sia il valore normale dei beni esistenti alla data di tale cessazione, salvo che tale valore corrisponda in pratica al valore residuo di detti beni a tale data e che in tal modo si tenga conto dell’evoluzione del valore di tali beni tra la data della loro acquisizione e quella della cessazione dell’attività economica imponibile.
3)
L’articolo 74 della direttiva 2006/112 ha effetto diretto.
(1) GU C 151 del 26.5.2012.
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