3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/29
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Goldbet Sportwetten GmbH/Massimo Sperindeo
(Causa C-144/12) (1)
(Regolamento (CE) n. 1896/2006 - Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento - Articoli 6 e 17 - Opposizione all’ingiunzione di pagamento europea presentata senza eccepire l’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Articolo 24 - Comparizione del convenuto dinanzi al giudice adito - Applicabilità nell’ambito del procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento)
2013/C 225/48
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: Goldbet Sportwetten GmbH
Convenuto: Massimo Sperindeo
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberster Gerichtshof — Interpretazione dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1) e dell’articolo 17 dello stesso regolamento, in combinato disposto con l’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza del giudice adito fondata mediante la comparizione del convenuto, in mancanza di contestazione della competenza e di difesa nel merito — Applicabilità al caso di un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento — In caso affermativo, possibilità per il convenuto di contestare la competenza di un giudice di uno Stato membro dopo essere comparso, nella stessa causa, dinanzi ad un giudice di tale Stato opponendosi all’ingiunzione di pagamento e sostenendo argomenti nel merito
Dispositivo
L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, in combinato disposto con l’articolo 17 di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che un’opposizione all’ingiunzione di pagamento europea che non contenga un’eccezione d’incompetenza del giudice dello Stato membro d’origine non può essere considerata quale comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e che non rileva a tale riguardo il fatto che il convenuto abbia dedotto, nell’ambito dell’opposizione da esso presentata, motivi attinenti al merito della causa.
(1) GU C 184 del 23.6.2012.
Full & Egal Universal Law Academy