3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/30
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.
(Causa C-155/12) (1)
(IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 44 e 47 - Luogo in cui si reputano fornite le operazioni imponibili - Collegamento fiscale - Nozione di «prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile» - Servizio transfrontaliero complesso di stoccaggio merci)
2013/C 225/50
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Minister Finansów
Convenuta: RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sad Administracyjny — Interpretazione degli articoli 44 e 47 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata — Determinazione del luogo di collegamento fiscale — Nozione di prestazione di servizi relativi ad un bene immobile — Servizio transfrontaliero complesso di magazzinaggio di merci, fornito a controparti contrattuali aventi sede in altri Stati membri o Stati terzi e comprendenti il ricevimento di merci nei depositi situati in Polonia, la loro sistemazione, il loro magazzinaggio, il loro carico e scarico, il loro rimballaggio e la loro rispedizione al cliente
Dispositivo
L’articolo 47 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2010, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizio complesso di stoccaggio, consistente nel ricevere le merci in magazzino, sistemarle nelle apposite aree di stoccaggio, custodirle, imballarle, consegnarle, scaricarle e caricarle, rientra nell’ambito di applicazione di detto articolo unicamente se lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un’operazione unica e ai suoi beneficiari viene riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato.
(1) GU C 184 del 23.6.2012.
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