29.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 93/6
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 23 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg — Germania) — DMC Beteiligungsgesellschaft mbH/Finanzamt Hamburg-Mitte
(Causa C-164/12) (1)
(Fiscalità - Imposta sulle società - Trasferimento di quote di una società di persone in una società di capitali - Valore nominale - Valore di stima - Convenzione contro le doppie imposizioni - Imponibilità immediata di plusvalenze latenti - Differenza di trattamento - Restrizione alla libera circolazione dei capitali - Mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra Stati membri - Proporzionalità)
2014/C 93/08
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Finanzgericht Hamburg
Parti
Ricorrente: DMC Beteiligungsgesellschaft mbH
Resistente: Finanzamt Hamburg-Mitte
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Finanzgericht Hamburg — Interpretazione dell’articolo 43 CE (divenuto articolo 49 TFUE) — Società, stabilite in un altro Stato membro, che conferiscono rami di azienda, a titolo di conferimenti in natura, in una società di capitali in cambio di quote della società medesima — Normativa nazionale che prevede, in tal caso, l’iscrizione in bilancio del capitale conferito al suo valore reale e non al valore contabile, anticipando in tal modo la tassazione dei valori mobili non realizzati — Possibilità di rateizzazione dell’imposta su cinque anni, previo rilascio di garanzia.
Dispositivo
1)
L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che l’obiettivo di mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri può giustificare la normativa di uno Stato membro che imponga la fissazione del valore degli attivi di una società in accomandita semplice conferiti nel capitale di una società di capitali con sede sul territorio dello Stato membro medesimo al loro valore di stima, con conseguente imponibilità, prima della loro effettiva realizzazione, delle plusvalenze latenti relative a tali attivi generati sul territorio dello Stato stesso, qualora detto Stato membro si trovi effettivamente nell’impossibilità di esercitare il proprio potere impositivo su tali plusvalenze al momento della loro effettiva realizzazione, accertamento che spetta al giudice nazionale.
2)
Una normativa di uno Stato membro che preveda l’imponibilità immediata delle plusvalenze latenti generate sul proprio territorio non va al di là di quanto necessario per conseguire l’obiettivo di mantenimento della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri sempreché, qualora il contribuente opti per il differimento del versamento, l’obbligo di costituzione di una garanzia bancaria venga imposto in funzione del rischio reale di mancato recupero dell’imposta.
(1) GU C 217 del 21.7.2012
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