12.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 142/6
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne — Regno Unito) — C.D./S.T.
(Causa C-167/12) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 92/85/CEE - Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento - Articolo 8 - Madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata - Rifiuto di riconoscerle un congedo di maternità - Direttiva 2006/54/CE - Parità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile - Articolo 14 - Trattamento meno favorevole della madre committente riguardo alla concessione del congedo di maternità))
2014/C 142/06
Lingua processuale: l’inglese
Giudice del rinvio
Employment Tribunal, Newcastle upon Tyne
Parti
Ricorrente: C.D.
Convenuta: S.T.
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Employment Tribunal Newcastle upon Tyne — Interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, 2, lettera c), 8, paragrafo 1, e 11, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348, pag. 1) — Interpretazione degli articoli 14 e 2, paragrafi 1, lettere a) e b), e 2, lettera c), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204, pag. 23) — Divieto di trattamento meno favorevole di una donna in relazione a gravidanza o a congedo di maternità ai sensi della direttiva 92/85/CEE — Ambito di applicazione — Madre non biologica che abbia fatto ricorso a una maternità surrogata — Diritto a un congedo di maternità
Dispositivo
1)
La direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), deve essere interpretata nel senso che gli Stati membri non sono tenuti a riconoscere un diritto al congedo di maternità ai sensi dell’articolo 8 di tale direttiva a una lavoratrice che, in qualità di madre committente, abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata, nemmeno quando, dopo la nascita, essa effettivamente allatti, o comunque possa allattare, al seno il bambino.
2)
Il combinato disposto dell’articolo 14 con l’articolo 2, paragrafi 1, lettere a) e b), e 2, lettera c), della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, deve essere interpretato nel senso che non costituisce una discriminazione fondata sul sesso il rifiuto di un datore di lavoro di riconoscere un congedo di maternità a una madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata.
(1) GU C 194 del 30.6.2012.
Full & Egal Universal Law Academy