3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/31
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o./Minister Finansów
(Causa C-169/12) (1)
(Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 66, lettere da a) a c) - Prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione - Esigibilità - Data dell’incasso del prezzo e non oltre il 30° giorno successivo alla prestazione - Emissione anteriore della fattura)
2013/C 225/51
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: TNT Express Worldwide (Poland) Sp. z o.o.
Convenuto: Minister Finansów
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) — Interpretazione dell’articolo 66 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1), come modificata — Normativa nazionale che fissa il momento dell’esigibilità dell’IVA connessa alle prestazioni di servizi di trasporto e di spedizione, al giorno dell’incasso del prezzo ed al più tardi al 30° giorno successivo alla prestazione, e ciò anche in caso di emissione anteriore della fattura
Dispositivo
L’articolo 66 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/117/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che prevede che l’imposta sul valore aggiunto diventi esigibile, riguardo ai servizi di trasporto e di spedizione, alla data del totale o parziale incasso del prezzo, ma non oltre il 30° giorno a decorrere dalla data della prestazione di tali servizi, anche quando la fattura viene emessa prima e prevede un termine di pagamento dilazionato.
(1) GU C 209 del 14.7.2012.
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