22.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 85/3
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 gennaio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de cassation — Francia) — Association de médiation sociale/Union locale des syndicats CGT e a.
(Causa C-176/12) (1)
(Politica sociale - Direttiva 2002/14/CE - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 27 - Subordinazione della creazione di organismi di rappresentanza del personale al raggiungimento di determinate soglie di lavoratori impiegati - Calcolo delle soglie - Normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione - Ruolo del giudice nazionale)
2014/C 85/04
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de cassation
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Association de médiation sociale
Convenuti: Union locale des syndicats CGT, Hichem Laboubi, Union départementale CGT des Bouches-du-Rhône, Confédération générale du travail (CGT)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione delle disposizioni della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80, pag. 29) — Interpretazione degli articoli 27, 51, 52 e 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Interpretazione dell’articolo 6, paragrafi 1 e 3, TUE — Invocabilità delle succitate disposizioni in una controversia tra singoli al fine di verificare la conformità di una misura nazionale di recepimento della direttiva — Ammissibilità di una disposizione legislativa nazionale che, per stabilire in particolare le soglie legali di creazione degli organismi di rappresentanza del personale, esclude dal conteggio dei dipendenti in forza all’impresa i lavoratori titolari di talune categorie di contratti di lavoro
Dispositivo
L’articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, da solo o in combinato disposto con le norme della direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea, deve essere interpretato nel senso che esso — ove una norma nazionale di trasposizione di detta direttiva, come l’articolo L. 1111-3 del code du travail francese, sia incompatibile con il diritto dell’Unione — non può essere invocato in una controversia tra privati al fine di disapplicare tale norma nazionale.
(1) GU C 184 del 23.6.2012.
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