27.4.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 123/7
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 marzo 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Székesfehérvári Törvényszék — Ungheria) — Gábor Fekete/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
(Causa C-182/12) (1)
(Codice doganale comunitario - Articolo 137 - Regolamento di applicazione del codice doganale - Articolo 561, paragrafo 2 - Condizioni di esonero totale dai dazi all’importazione - Importazione in uno Stato membro di un veicolo il cui proprietario è stabilito in un paese terzo - Uso privato del veicolo autorizzato dal proprietario in forma diversa da un contratto d’impiego concluso con l’utilizzatore - Mancato esonero)
2013/C 123/10
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Székesfehérvári Törvényszék
Parti
Ricorrente: Gábor Fekete
Convenuta: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-dunántúli Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Székesfehérvári Törvényszék — Interpretazione dell’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1) — Presupposti per l’esenzione totale dai dazi all’importazione — Uso privato di un mezzo di trasporto — Nozione di rapporto di lavoro — Importazione in uno Stato membro di un veicolo appartenente a una fondazione stabilita in uno Stato terzo, da parte del presidente del consiglio di amministrazione di detta fondazione — Autorizzazione della fondazione di cui trattasi al presidente del suo consiglio di amministrazione di utilizzare e di guidare il veicolo interessato
Dispositivo
L’articolo 561, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 993/2001 della Commissione, del 4 maggio 2001, deve essere interpretato nel senso che l’esonero totale dai dazi all’importazione previsto da tale disposizione per un mezzo di trasporto utilizzato a fini privati da parte di una persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione europea può essere concesso soltanto se tale uso privato è stato previsto in un contratto di impiego che lega tale persona al proprietario del veicolo stabilito fuori di detto territorio.
(1) GU C 217 del 21.7.2012.
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