3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/31
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 giugno 2013 — Chafiq Ayadi/Commissione europea, Consiglio dell’Unione europea
(Causa C-183/12 P) (1)
(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Ricorso di annullamento - Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone ed entità di cui trattasi - Interesse ad agire)
2013/C 225/52
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Chafiq Ayadi (rappresentanti: P. Moser, QC, E. Grieves, barrister, su incarico di H. Miller, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis, T. Scharf ed E. Paasivirta, agenti), Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e G. Étienne, agenti)
Interveniente a sostegno della Commissione: Irlanda (rappresentanti: E. Creedon, agente, assistito da E. Regan, SC, e da N. Travers, BL)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 31 gennaio 2012, Chafiq Ayadi/Commissione europea (T-527/09), con la quale il Tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere su un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) n. 954/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, recante centoquattordicesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 269, pag. 20) — Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone ed entità di cui trattasi
Dispositivo
1)
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 31 gennaio 2012, Ayadi/Commissione (T-527/09) è annullata nella parte in cui dispone che non vi sia più luogo a provvedere sul ricorso di annullamento proposto dinanzi al medesimo dal sig. Chafiq Ayadi.
2)
La causa è rinviata al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci nuovamente sul ricorso di annullamento del sig. Chafiq Ayadi.
3)
Le spese sono riservate.
(1) GU C 194 del 30.06.2012.
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