11.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/7
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato — Italia) — SFIR — Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. agricola, Eridania Sadam SpA/AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
(Cause riunite da C-187/12 a C-189/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 320/2006 - Regolamento (CE) n. 968/2006 - Agricoltura - Regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero - Presupposti per la concessione dell’aiuto alla ristrutturazione - Nozioni di «impianti di produzione» e di «completo smantellamento»)
2014/C 9/10
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Consiglio di Stato
Parti
Ricorrenti: SFIR — Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA, Italia Zuccheri SpA, Co.Pro.B. — Cooperativa Produttori Bieticoli Soc. coop. agricola, Eridania Sadam SpA
Convenuti: AGEA — Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Consiglio di Stato — Interpretazione degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 58, pag. 42), nonché dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 (GU L 176, pag. 32) — Condizioni per l’ammissibilità all’aiuto integrale — Nozioni di «impianti di produzione» e di «completo smantellamento» — Possibilità per le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina di essere ammesse all’aiuto integrale nell’ipotesi in cui mantengano impianti non connessi alla fabbricazione di detti prodotti, ma utilizzati per altre produzioni
Dispositivo
1)
Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo a un regime temporaneo per la ristrutturazione dell’industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune, e l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 968/2006 della Commissione, del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento n. 320/2006, devono essere interpretati nel senso che, ai loro fini, la nozione di «impianti di produzione» comprende i silos destinati allo stoccaggio di zucchero del beneficiario dell’aiuto, a prescindere se questi siano utilizzati anche per altri usi. Non rientrano in tale nozione né i silos utilizzati unicamente per lo stoccaggio di zucchero, prodotto entro la quota, depositato da altri produttori o acquistato presso questi ultimi, né quelli utilizzati solamente per il confezionamento o l’imballaggio di zucchero ai fini della sua commercializzazione. Spetta al giudice nazionale valutare caso per caso, tenendo conto delle caratteristiche tecniche o del vero uso che è fatto dei silos di cui trattasi.
2)
L’esame della terza e della quarta questione nella causa C-188/12 nonché della seconda e della terza questione nella causa C-189/12 non ha evidenziato alcun elemento atto a inficiare la validità degli articoli 3 e 4 del regolamento n. 320/2006 e dell’articolo 4 del regolamento n. 968/2006.
(1) GU C 194 del 30.6.2012.
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