25.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 258/7
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 28 giugno 2012 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus — Finlandia) — Esecuzione di un mandato d’arresto europeo contro Melvin West
(Causa C-192/12 PPU) (1)
(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/JAI - Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Mandato d’arresto europeo rilasciato ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà - Articolo 28 - Consegna successiva - «Catena» di mandati d’arresto europei - Esecuzione di un terzo mandato d’arresto europeo contro la medesima persona - Nozione di «Stato membro di esecuzione» - Assenso alla consegna - Procedimento pregiudiziale d’urgenza)
2012/C 258/11
Lingua processuale: il finlandese
Giudice del rinvio
Korkein oikeus
Parti nella causa principale
Melvin West
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Korkein oikeus — Interpretazione dell’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Mandato di arresto per l’esecuzione di una pena privativa della libertà — Nozione di «Stato membro di esecuzione» in una situazione di consegna successiva — Cittadino di uno Stato membro A che è stato consegnato da tale Stato membro ad uno Stato membro B ai fini dell’esecuzione di una pena, poi consegnato, scontata la pena, dallo Stato membro B ad uno Stato membro C, ai fini dell’esecuzione in quest’ultimo Stato di una pena detentiva — Domanda di uno Stato membro D rivolta allo Stato membro C, in forza di un mandato d’arresto diretto a far consegnare la persona in questione allo Stato membro D ai fini dell’esecuzione di una pena detentiva
Dispositivo
L’articolo 28, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretato nel senso che, quando una persona è stata oggetto di più di una consegna tra Stati membri a seguito di successivi mandati d’arresto europei, la consegna successiva della medesima persona ad uno Stato membro diverso dallo Stato membro che l’ha consegnata da ultimo è subordinata unicamente all’assenso dello Stato membro che ha proceduto a tale ultima consegna.
(1) GU C 184 del 23.6.2012.
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