23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/28
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA/Région wallonne
(Causa C-195/12) (1)
(Direttiva 2004/8/CE - Ambito di applicazione - Cogenerazione e cogenerazione ad alto rendimento - Articolo 7 - Regime regionale di sostegno che prevede la concessione di «certificati verdi» agli impianti di cogenerazione - Concessione di una maggiore quantità di certificati verdi agli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente forme di biomassa diverse dal legno o dai rifiuti di legno - Principio d’uguaglianza e di non discriminazione - Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
2013/C 344/48
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour constitutionnelle
Parti
Ricorrente: Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA
Convenuta: Région wallonne
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle — Interpretazione dell’articolo 7 della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE (GU L 52, pag. 50) — Interpretazione degli articoli 2 e 4 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (GU L 283, pag. 33) — Interpretazione dell’articolo 22 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16) — Interpretazione dell’art. 6 TUE nonché degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Regime di sostegno finanziario limitato agli impianti di cogenerazione ad alto rendimento — Obbligo, autorizzazione o divieto di escludere dalle misure di sostegno gli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente il legno o i rifiuti di legno — Conformità della normativa al principio della parità di trattamento
Dispositivo
1)
L’articolo 7 della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, deve essere interpretato nel senso che il suo ambito di applicazione non è limitato ai soli impianti di cogenerazione che hanno la caratteristica di essere impianti ad alto rendimento ai sensi di tale direttiva.
2)
Allo stato attuale del diritto dell’Unione, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione, sancito in particolare dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non osta a che, quando istituiscono regimi nazionali di sostegno alla cogenerazione e alla produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, come quelli di cui agli articoli 7 della direttiva 2004/8 e 4 della direttiva 2001/77 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, gli Stati membri prevedano una misura di sostegno rinforzata, come quella di cui al procedimento principale, della quale possono fruire tutti gli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente la biomassa, con l’esclusione degli impianti che valorizzano principalmente legno e/o rifiuti di legno.
(1) GU C 200 del 7.7.2012.
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