8.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 39/4
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 novembre 2013 — Commissione europea/Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-196/12) (1)
(Ricorso per carenza - Adeguamento annuale delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea - Statuto dei funzionari - Adeguamento dei coefficienti correttori - Decisione del Consiglio - Rifiuto di adottare la proposta della Commissione - Astensione - Irricevibilità)
2014/C 39/07
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall, D. Martin e J.-P. Keppenne, agenti)
Interveniente a sostegno della ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard e S. Seyr, agenti)
Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e J. Herrmann, agenti)
Intervenienti a sostegno del convenuto: Repubblica federale di Germania (rappresentanti: T. Henze e J. Möller, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: N. Díaz Abad e S. Centeno Huerta, agenti), Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels e M. Bulterman, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: E. Jenkinson e J. Beeko, agenti, assistite da R. Palmer, barrister)
Oggetto
Ricorso per carenza — Astensione illegittima del Consiglio dall’adottare la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio ai sensi dell’articolo 3 dell’allegato XI dello Statuto che adegua con effetto dal 1o luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea ed i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni — Diniego di adeguare i coefficienti correttori applicabili alle sedi di servizio — Violazione degli articoli 64 e 65 dello Statuto dei funzionari nonché degli articoli 1, 3 e 10 dell’allegato XI
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Commissione europea è condannata alle spese.
3)
La Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nonché il Parlamento europeo sopportano le proprie spese.
(1) GU C 184 del 23.6.2012.
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