4.8.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 253/5
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 giugno 2014 — Commissione europea/Repubblica di Bulgaria
(Causa C-198/12) (1)
((Inadempimento di uno Stato - Mercato interno dell’energia - Trasporto del gas - Regolamento (CE) n. 715/2009 - Articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b) - Obbligo di garantire la capacità massima - Capacità virtuale di trasporto di gas in senso inverso - Ricevibilità))
2014/C 253/06
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann, S. Petrova, O. Beynet e T. Scharf, agenti)
Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: D. Drambozova, E. Petranova e J. Atanasov, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 16, paragrafi 1 e 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211, pag. 36) — Obbligo di garantire a tutti gli operatori del mercato una capacità massima — Assenza d’interconnessione fisica tra il sistema di transito ed il sistema nazionale di trasporto di gas — Accordi intergovernativi che ostano all’esecuzione dell’obbligo di mettere a disposizione una capacità massima — Portata dell’obbligo stabilito all’articolo 351, secondo comma, TFUE
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Commissione europea è condannata alle spese.
(1) GU C 194 del 30.6.2012.
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