22.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 52/10
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) — Walter Endress — Allianz Lebensversicherungs AG
(Causa C-209/12) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE - Assicurazione diretta sulla vita - Diritto di rinuncia - Assenza di informazione sulle condizioni di esercizio di tale diritto - Estinzione del diritto di rinuncia decorso un anno dal pagamento del primo premio - Conformità alle direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE)
2014/C 52/15
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesgerichtshof
Parti
Ricorrente: Walter Endress
Convenuta: Allianz Lebensversicherungs AG
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'articolo 15, paragrafo 1, prima frase, della direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (GU L 330, pag. 50), in combinato disposto con l'articolo 31, paragrafo 1, della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (GU L 360, pag. 1) — Assicurazione di rendita vitalizia — Diritto di recesso dell'assicurato — Termine — Obbligo di informazione dell'assicurato — Normativa nazionale che prevede che l'assicurato perda qualunque diritto di recesso un anno dopo il versamento del primo premio, anche qualora egli non sia stato correttamente informato in merito alle condizioni di esercizio di tale diritto.
Dispositivo
L’articolo 15, paragrafo 1, della seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell’8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l’assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE, come modificata dalla direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, letto in combinato disposto con l’articolo 31 di quest’ultima direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, come quella in questione nel procedimento principale, che riconosce all’assicurato un diritto di rinuncia solo per un anno, al massimo, a decorrere dal versamento del primo premio assicurativo, quando l’assicurato medesimo non è stato informato del suo diritto di rinuncia.
(1) GU C 200 del 7.7.2012
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