14.12.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 367/13
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundespatentgericht — Germania) — Sumitomo Chemical Co. Ltd/Deutsches Patent- und Markenamt
(Causa C-210/12) (1)
(Diritto dei brevetti - Prodotti fitosanitari - Certificato protettivo complementare - Regolamento (CE) n. 1610/96 - Direttiva 91/414/CEE - Autorizzazione di immissione in commercio d’emergenza ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, di tale direttiva)
2013/C 367/21
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundespatentgericht
Parti
Ricorrente: Sumitomo Chemical Co. Ltd
Convenuta: Deutsches Patent- und Markenamt
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundespatentgericht — Interpretazione degli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198, pag. 30) — Condizioni per l’ottenimento del certificato complementare — Possibilità di emettere detto certificato sulla base di una preventiva autorizzazione di immissione in commercio, rilasciata ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE — Sostanza attiva clotianidin
Dispositivo
1)
L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1610/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sull’istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, dev’essere interpretato nel senso che osta al rilascio di un certificato protettivo complementare per un prodotto fitosanitario che dispone di un’autorizzazione di immissione in commercio d’emergenza concessa sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, come modificata dalla direttiva 2005/58/CE della Commissione, del 21 settembre 2005.
2)
Gli articoli 3, paragrafo 1, lettera b), e 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1610/96 devono essere interpretati nel senso che ostano a che una domanda di certificato protettivo complementare sia presentata prima della data in cui il prodotto fitosanitario ha ottenuto l’autorizzazione di immissione in commercio di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.
(1) GU C 209 del 14.7.2012.
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