7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/14
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d’Appello di Roma — Italia) — Martini SpA/Ministero delle Attività Produttive
(Causa C-211/12) (1)
(Agricoltura - Regime dei titoli d’importazione - Regolamento (CE) n. 1291/2000 - Articolo 35, paragrafo 4, lettera c) - Cauzioni prestate al momento della domanda di rilascio dei titoli - Titolo d’importazione - Deposito tardivo della prova della sua utilizzazione - Sanzione - Calcolo dell’importo da incamerare - Regolamento (CE) n. 958/2003 - Contingenti tariffari)
2013/C 260/24
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Corte d’Appello di Roma
Parti
Ricorrente: Martini SpA
Convenuto: Ministero delle Attività Produttive
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte d’Appello di Roma — Interpretazione dell’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 152, pag. 1) — Cauzioni prestate al momento della domanda di rilascio dei titoli d’importazione — Determinazione dell’importo da incamerare per i quantitativi per i quali la prova concernente il titolo di esportazione recante fissazione anticipata della restituzione non è stata fornita entro il termine fissato
Dispositivo
1)
L’articolo 35 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) n. 325/2003 della Commissione, del 20 febbraio 2003, deve essere interpretato nel senso che l’obiettivo della cauzione di cui a tale disposizione è quello di garantire non soltanto l’obbligo d’importazione, ma anche che la prova dell’utilizzazione del titolo sia presentata entro un certo termine.
2)
L’articolo 35, paragrafo 4, lettera c), del regolamento n. 1291/2000, come modificato dal regolamento n. 325/2003, deve essere interpretato nel senso che, in caso di presentazione tardiva della prova della corretta effettuazione di un’importazione, l’importo da incamerare, sulla base dei quantitativi per i quali la prova non è stata presentata nel termine fissato all’articolo 35, paragrafo 4, lettera a), di tale regolamento, deve essere calcolato sulla base del tasso di cauzione effettivamente applicato in occasione della domanda di rilascio del titolo o dei titoli relativi a tale importazione. Ai fini di tale interpretazione, è irrilevante il fatto che la cauzione sia stata prestata in base ad un tasso superiore a quello applicabile alle altre importazioni di prodotti dello stesso tipo di quello importato, considerato che quest’ultimo è stato esentato dal pagamento dei dazi d’importazione.
(1) GU C 194 del 30.6.2012.
Full & Egal Universal Law Academy