23.11.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 344/29
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 settembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg — Lussemburgo) — Caisse nationale des prestations familiales/Fjola Hliddal (C-216/12), Pierre-Louis Bornand (C-217/12)
(Cause riunite C-216/12 e C-217/12) (1)
(Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera - Cittadini svizzeri residenti in Svizzera che lavorano in Lussemburgo - Concessione dell’indennità di congedo parentale - Nozione di «prestazione familiare»)
2013/C 344/49
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour de Cassation du Grand-Duché de Luxembourg
Parti
Ricorrente: Caisse nationale des prestations familiales
Convenuti: Fjola Hliddal (C-216/12), Pierre-Louis Bornand (C-217/12)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Lussemburgo) — Interpretazione dell’articolo 1, lettera u), i), e dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità (GU L 149, pag. 2) e dell’Allegato II, Sezione A, punto 1), dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, concluso il 21 giugno 1999 (GU 2002, L 114, pag. 6) — Nozione di «prestazione familiare» — Ammissibilità di una normativa nazionale che prevede la concessione di un’indennità di congedo parentale — Cittadino svizzero che risiede in Svizzera e lavora in Lussemburgo
Dispositivo
Gli articoli 1, lettera u), i), e 4, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1606/98 del Consiglio, del 29 giugno 1998, devono essere interpretati nel senso che un’indennità di congedo parentale come quella istituita dalla legislazione lussemburghese costituisce una prestazione familiare ai sensi di detto regolamento.
(1) GU C 235 del 4.8.2012.
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