14.12.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 367/14
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Saarbrücken — Germania) — Lokman Emrek/Vlado Sabranovic
(Causa C-218/12) (1)
(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) - Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori - Eventuale limitazione di tale competenza ai contratti conclusi a distanza - Nesso di causalità tra l’attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore via Internet e la conclusione del contratto)
2013/C 367/23
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landgericht Saarbrücken
Parti
Ricorrente: Lokman Emrek
Convenuto: Vlado Sabranovic
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landgericht Saarbrücken — Interpretazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori — Fattispecie in cui un imprenditore dispone di un sito Internet «diretto» verso lo Stato membro di residenza del consumatore — Necessità di un nesso causale tra tale attività e la conclusione del contratto da parte del consumatore — Eventuale limitazione della competenza in materia di contratti conclusi da consumatori ai contratti a distanza
Dispositivo
L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che non postula la sussistenza di un nesso di causalità tra il mezzo, vale a dire un sito Internet, utilizzato per dirigere l’attività commerciale o professionale verso lo Stato membro di domicilio del consumatore e la conclusione del contratto con il consumatore medesimo. Tuttavia, la sussistenza di un simile nesso di causalità costituisce un indizio di riconducibilità del contratto ad un’attività di tal genere.
(1) GU C 243 dell’11.8.2012.
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