5.5.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 135/3
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tartu ringkonnakohus — Estonia) — A. Karuse AS/Politsei- ja Piirivalveamet
(Causa C-222/12) (1)
([Trasporti su strada - Regolamento (CE) n. 561/2006 - Obbligo di utilizzare un tachigrafo - Deroga per veicoli impiegati nell’ambito di servizi di manutenzione della rete stradale - Veicolo che trasporta ghiaia dal luogo di carico fino al luogo dei lavori di manutenzione della rete stradale])
2014/C 135/03
Lingua processuale: l'estone
Giudice del rinvio
Tartu ringkonnakohus
Parti
Ricorrente: A. Karuse AS
Convenuto: Politsei- ja Piirivalveamet
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tartu Ringkonnakohus — Interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1) — Obbligo di utilizzare un tachigrafo — Esenzione dall’obbligo per i veicoli impiegati in attività di manutenzione stradale — Autocarro con cassone ribaltabile con massa a pieno carico di 2,5 tonnellate che trasporta ghiaia, su una strada pubblica, dalla cava fino al luogo in cui vengono eseguiti i lavori di riparazione e di manutenzione stradale
Dispositivo
L’espressione «veicoli impiegati nell’ambito di servizi (…) di manutenzione (…) della rete stradale», contenuta nell’articolo 13, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, i quali veicoli possono essere esonerati dall’utilizzo di un tachigrafo, deve essere interpretata nel senso che vi rientrano anche i veicoli che trasportano materiale fino al luogo dei lavori di manutenzione della rete stradale, purché il trasporto sia interamente ed esclusivamente legato alla realizzazione dei detti lavori e costituisca un’attività accessoria rispetto a questi ultimi. Spetta al giudice nazionale valutare se tale ipotesi ricorra nel caso di specie, tenendo conto dell’insieme degli elementi rilevanti del procedimento principale.
(1) GU C 209 del 14.7.2012.
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