7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/15
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 luglio 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Vodafone Omnitel NV (C-228/12, C-231/12 e C-258/12), Fastweb SpA (C-229/12 e C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (C-230/12 e C-254/12), Telecom Italia SpA (C-255/12 e C-256/12), Sky Italia srl (C-257/12)/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (da C-228/12 a C-232/12, C-255/12 e C-256/12), Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C-229/12, C-232/12 e C-257/12), Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-230/12)
(Cause riunite da C-228/12 a C-232/12 e da C-254/12 a C-258/12) (1)
(Reti e servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 2002/20/CE - Articolo 12 - Diritti amministrativi imposti alle imprese del settore interessato - Normativa nazionale che assoggetta gli operatori di comunicazione elettronica al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di regolamentazione)
2013/C 260/25
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti
Ricorrenti: Vodafone Omnitel NV (C-228/12, C-231/12 e C-258/12), Fastweb SpA (C-229/12 e C-232/12), Wind Telecomunicazioni SpA (C-230/12 e C-254/12), Telecom Italia SpA (C-255/12 e C-256/12), Sky Italia srl (C-257/12)
Convenuti: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Presidenza del Consiglio dei Ministri (da C-228/12 a C-232/12, C-255/12 e C-256/12), Commissione di Garanzia dell’Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali (C-229/12, C-232/12 e C-257/12), Ministero dell’Economia e delle Finanze (C-230/12)
In presenza di: Wind Telecomunicazioni SpA (C-228/12, C-229/12, C-232/12, da C-255/12 a C-258/12), Telecom Italia SpA (C-228/12, C-230/12, C-232/12 e C-254/12), Vodafone Omnitel NV (C-230/12 e C-254/12), Fastweb SpA (C-230/12, C-254/12 e C-256/12), Television Broadcasting System SpA (C-257/12)
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio — Interpretazione dell’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GU L 108, pag. 21) — Contributi amministrativi imposti alle imprese — Normativa che prevede che tutti i costi delle autorità nazionali di regolamentazione, non sostenuti dallo Stato, siano a carico delle imprese del settore interessato in funzione dei ricavi da queste realizzati per la vendita di prodotti e per la prestazione di servizi relativi a tale settore
Dispositivo
L’articolo 12 della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla disciplina di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, ai sensi della quale le imprese che prestano servizi o reti di comunicazione elettronica sono tenute a versare un diritto destinato a coprire i costi complessivamente sostenuti dall’autorità nazionale di regolamentazione e non finanziati dallo Stato, il cui importo è determinato in funzione dei ricavi realizzati da tali imprese, a condizione che tale diritto sia esclusivamente destinato alla copertura di costi relativi alle attività menzionate al paragrafo 1, lettera a), di tale disposizione, che la totalità dei ricavi ottenuti a titolo di detto diritto non superi i costi complessivi relativi a tali attività e che lo stesso diritto sia imposto alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 217 del 21.7.2012.
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