7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/16
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Sky Italia Srl/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
(Causa C-234/12) (1)
(Radiodiffusione televisiva - Direttiva 2010/13/UE - Articoli 4, paragrafo 1, e 23, paragrafo 1 - Spot pubblicitari - Normativa nazionale che prevede limiti di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro - Parità di trattamento - Libera prestazione dei servizi)
2013/C 260/26
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti
Ricorrente: Sky Italia Srl
Convenuta: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
in presenza di: Reti Televisive Italiane (RTI) SpA, Maria Iaccarino
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Interpretazione dell’articolo 4 della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (GU L 95, pag. 1) — Interpretazione degli articoli 49, 56 e 63 TFUE nonché dell’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 10 della CEDU come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo — Limiti di affollamento pubblicitario — Normativa nazionale che prevede limiti di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le altre emittenti
Dispositivo
L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) nonché il principio della parità di trattamento e l’articolo 56 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano, in linea di massima, ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prescrive limiti orari di affollamento pubblicitario più bassi per le emittenti televisive a pagamento rispetto a quelli stabiliti per le emittenti televisive in chiaro, sempre che sia rispettato il principio di proporzionalità, circostanza che dev’essere verificata dal giudice del rinvio.
(1) GU C 217 del 21.7.2012.
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