3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/34
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 28 maggio 2013 — Abdulbasit Abdulrahim/Consiglio dell’Unione europea, Commissione europea
(Causa C-239/12 P) (1)
(Impugnazione - Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Regolamento (CE) n. 881/2002 - Ricorso di annullamento - Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone e delle entità in questione - Interesse ad agire)
2013/C 225/57
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Abdulbasit Abdulrahim (rappresentanti: P. Moser, QC e E. Grieves, barrister, su incarico di H. Miller, solicitor)
Altre parti nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: E. Finnegan e G. Étienne, agenti), Commissione europea (rappresentanti: E. Paasivirta e G. Valero Jordana, agenti)
Oggetto
Impugnazione dell’ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 28 febbraio 2012, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (T-127/09), con la quale il Tribunale ha dichiarato il non luogo a provvedere su un ricorso diretto all’annullamento parziale del regolamento (CE) n. 1330/2008 della Commissione, del 22 dicembre 2008, recante centotreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani (GU L 345, pag. 60) — Cancellazione dell’interessato dall’elenco delle persone ed entità in questione
Dispositivo
1)
L’ordinanza del Tribunale dell’Unione europea del 28 febbraio 2012, Abdulrahim/Consiglio e Commissione (T-127/09), è annullata nella parte in cui dichiara che non vi è più luogo a statuire sul ricorso di annullamento proposto dal sig. Adbulbasit Adbulrahim dinanzi a detto giudice.
2)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché statuisca nuovamente sul ricorso di annullamento del sig. Adbulbasit Adbulrahim.
3)
La decisione sulle spese è riservata.
(1) GU C 200 del 7.7.2012.
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