22.2.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 52/11
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank te Rotterdam — Paesi Bassi) — procedimenti penali a carico di Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12)
(Cause riunite C-241/12 e C-242/12) (1)
(Ambiente - Rifiuti - Nozione - Direttiva 2006/12/CE - Spedizioni di rifiuti - Informazione delle autorità nazionali competenti - Regolamento (CEE) n. 259/93 - Sussistenza di un’azione, di un’intenzione o di un obbligo di disfarsi di una sostanza o di un oggetto)
2014/C 52/16
Lingua processuale: il neerlandese
Giudice del rinvio
Rechtbank te Rotterdam
Parti nei procedimenti penali a carico di
Shell Nederland Verkoopmaatschappij BV (C-241/12), Belgian Shell NV (C-242/12)
Oggetto
Domande di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank te Rotterdam — Paesi Bassi — Interpretazione dei regolamenti (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio (GU L 30, pag. 1) e (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190, pag. 1) — Nozione di «rifiuti» — Trasferimento di Ultra Light Sulphur Diesel (ULSD) via nave dai Paesi Bassi al Belgio — ULSD mischiatosi accidentalmente, al momento del carico sulla nave, con del Methyl Tertiary Butyl Ether (MTBE) — Prodotto non corrispondente alle specifiche convenute tra l’acquirente e il venditore — Acquirente venuto a conoscenza di tale fatto al momento della consegna in Belgio — Diesel ripreso dal venditore e trasportato nei Paesi Bassi — Prezzo di acquisto restituito all’acquirente — Venditore intenzionato a ri-immettere sul mercato il diesel, dopo miscelazione (eventuale) con un altro prodotto — Inclusione (o meno) nella nozione di rifiuti
Dispositivo
L’articolo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1o febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all’interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, come modificato dal regolamento (CE) n. 2557/2001 della Commissione, del 28 dicembre 2001, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella in esame nel procedimento principale, non rientra nella nozione di «rifiuto», ai sensi della predetta disposizione, un carico di gasolio accidentalmente miscelato con un’altra sostanza, a condizione che il suo detentore abbia realmente l’intenzione di reimmettere sul mercato tale carico miscelato con un altro prodotto, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
(1) GU C 243 dell’11.8.2012.
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