8.6.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 164/7
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 aprile 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad — Bulgaria) — Meliha Veli Mustafa/Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite» kam Natsionalnia osiguritelen institut
(Causa C-247/12) (1)
(Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro - Direttiva 80/987/CEE - Direttiva 2002/74/CE - Direttiva 2008/94/CE - Articoli 2 e 3 - Obbligo di prevedere garanzie per i crediti dei lavoratori subordinati - Possibilità di limitazione della garanzia ai crediti anteriori alla trascrizione nel registro delle imprese della sentenza relativa all’apertura della procedura di insolvenza - Sentenza relativa all’apertura della procedura di insolvenza - Effetti - Prosecuzione delle attività del datore di lavoro)
2013/C 164/11
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Varhoven administrativen sad
Parti
Ricorrente: Meliha Veli Mustafa
Convenuto: Direktor na fond «Garantirani vzemania na rabotnitsite i sluzhitelite» kam Natsionalnia osiguritelen institut
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Varhoven administrativen sad — Interpretazione dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 80/987/CEE del Consiglio, del 20 ottobre 1980, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23), come modificata dalla direttiva 2002/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE (GU L 270, pag. 10) — Obbligo per gli Stati membri di prevedere garanzie non soltanto per i crediti retributivi dei lavoratori esistenti al momento dell’apertura della procedura d’insolvenza del datore di lavoro, ma anche per i crediti che possono sorgere in ogni fase della procedura d’insolvenza
Dispositivo
La direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro, deve essere interpretata nel senso che essa non obbliga gli Stati membri a prevedere garanzie per i crediti dei lavoratori in ogni fase della procedura di insolvenza del loro datore di lavoro. In particolare, essa non osta a che gli Stati membri prevedano una garanzia unicamente per i crediti dei lavoratori maturati prima della trascrizione nel registro delle imprese della sentenza di apertura della procedura di insolvenza, sebbene tale decisione non disponga la cessazione delle attività del datore di lavoro.
(1) GU C 235 del 4.8.2012.
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