7.9.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 260/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) — Regno Unito] — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd/Asda Stores Ltd
(Causa C-252/12) (1)
(Marchi - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articoli 9, paragrafo 1, lettere b) e c), 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a) - Motivi di decadenza - Nozione di «uso effettivo» - Marchio utilizzato in combinazione con un altro marchio oppure come parte di un marchio complesso - Colore o combinazione di colori in cui un marchio è utilizzato - Notorietà)
2013/C 260/27
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrenti: Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd
Convenuta: Asda Stores Ltd
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal (England and Wales) (Civil Division) — Interpretazione degli articoli 9, paragrafo 1, lettere b) e c), 15 e 51 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (versione codificata) — Nozione di «uso effettivo» di un marchio — Uso combinato di marchi figurativi e denominativi registrati separatamente — Marchio non registrato a colori, ma utilizzato in un particolare colore, così da essere associato ad esso nella memoria di una parte del pubblico
Dispositivo
1)
Gli articoli 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il requisito dell’«uso effettivo» ai sensi di tali disposizioni può ritenersi soddisfatto quando un marchio comunitario figurativo è utilizzato solo in combinazione con un marchio comunitario denominativo ad esso sovraimpresso, nel caso in cui la combinazione dei due marchi sia stata, per di più, essa stessa registrata come marchio comunitario, purché le differenze tra la forma in cui il marchio è utilizzato e quella in cui il marchio è stato registrato non alterino il carattere distintivo di tale marchio, così come registrato.
2)
L’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel senso che, quando un marchio comunitario non è registrato a colori, ma il titolare lo ha utilizzato in modo estensivo in un colore o in una combinazione di colori particolari così da essere associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, a tale colore o a tale combinazione di colori, il colore o i colori usati da un terzo per la raffigurazione di un segno che asseritamente viola il suddetto marchio sono rilevanti ai fini della valutazione complessiva del rischio di confusione o dell’indebito vantaggio ai sensi di tale disposizione.
3)
L’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 dev’essere interpretato nel senso che, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione e dell’indebito vantaggio ai sensi di tale disposizione, è rilevante la circostanza che il terzo il quale utilizzi un segno che asseritamente viola il marchio registrato sia esso stesso associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico, al colore o alla combinazione di colori particolari da questo utilizzati per la raffigurazione di tale segno.
(1) GU C 227 del 28.7.2012.
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