3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/34
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 20 giugno 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Administrativen sad Plovdiv — Bulgaria) — Teritorialna direktsia na NAP — Plovdiv/RODOPI-M 91 OOD
(Causa C-259/12) (1)
(Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Principi di neutralità fiscale e di proporzionalità - Contabilizzazione e dichiarazione tardive dell’annullamento di una fattura - Regolarizzazione dell’inadempimento - Pagamento dell’imposta - Bilancio dello Stato - Assenza di pregiudizio - Sanzione amministrativa)
2013/C 225/58
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Administrativen sad Plovdiv
Parti ne procedimento principale
Ricorrente: Teritorialna direktsia na NAP — Plovdiv
Convenuta: RODOPI-M 91 OOD
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Administrativen sad Plovdiv — Interpretazione degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112 del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Sanzione amministrativa inflitta per aver dichiarato tardivamente l’annullamento di una fattura, pur essendo stato il medesimo successivamente contabilizzato e pur avendo l’interessato versato l’imposta risultante dalla fattura annullata non iscritta nel registro degli acquisti e nella dichiarazione fiscale per il periodo d’imposta — Sanzione pecuniaria pari all’importo totale dell’imposta non versata in tempo utile — Principio di neutralità fiscale
Dispositivo
Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione fiscale di uno Stato membro infligga ad un soggetto passivo di imposta, il quale non ha adempiuto nel termine previsto dalla legislazione nazionale il suo obbligo di contabilizzare e dichiarare elementi rilevanti ai fini del calcolo dell’imposta sul valore aggiunto da lui dovuta, un’ammenda pari all’importo di tale imposta non assolta entro il termine suddetto quando, successivamente, il soggetto passivo in parola ha regolarizzato l’inadempimento ed ha assolto l’integralità dell’imposta dovuta insieme agli interessi. Spetta al giudice nazionale valutare, tenuto conto degli articoli 242 e 273 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, se, date le circostanze della controversia nel procedimento principale, segnatamente il termine entro cui l’irregolarità è stata rettificata, la gravità dell’irregolarità stessa e l’eventuale esistenza di una frode o di un’elusione della legislazione applicabile imputabili al soggetto passivo, l’importo della sanzione inflitta ecceda quanto necessario al fine di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare la frode.
(1) GU C 243 dell’11.8.2012.
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