3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/35
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 20 giugno 2013 — Guillermo Cañas/Commissione europea, Agenzia mondiale antidoping, ATP Tour, Inc.
(Causa C-269/12 P) (1)
(Impugnazione - Concorrenza - Normativa antidoping - Archiviazione di una denuncia depositata presso la Commissione - Nozione di interesse ad agire - Persistenza di tale interesse dopo la cessazione dell’attività professionale)
2013/C 225/59
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Guillermo Cañas (rappresentanti: Y. Bonnard e C. Aguet, avocats)
Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: P. Van Nuffel e F. Ronkes Agerbeek, agenti), Agenzia mondiale antidoping (rappresentanti: G. Berrisch, Rechtsanwalt, D. Cooper, solicitor, N. Chesaites, barrister), ATP Tour, Inc.
Oggetto
Impugnazione proposta contro l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 26 marzo 2012, Cañas/Commissione (T-508/09), con la quale il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione C(2009) 7809 della Commissione del 12.10.2009, nel procedimento COMP/39.471, recante rigetto, per difetto di interesse comunitario, di una denuncia relativa ad una violazione degli articoli 81 CE e 82 CE commessa, si sostiene, dall’Agenzia mondiale antidoping, dall'ATP Tour Inc. e dalla Fondazione Consiglio Internazionale per l’Arbitrato Sportivo (CIAS) — Concorrenza — Normativa antidoping — Errori di diritto nell’interpretazione della nozione di interesse ad agire — Venir meno dell’interesse ad agire in corso di giudizio
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
Il sig. Guillermo Cañas è condannato alle spese.
3)
L’Agenzia mondiale antidoping sopporta le proprie spese.
(1) GU C 235 del 04.08.2012.
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