22.3.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 85/4
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 gennaio 2014 — Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-270/12) (1)
(Regolamento (UE) n. 236/2012 - Vendite allo scoperto e taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) - Articolo 28 - Validità - Base giuridica - Poteri di intervento attribuiti all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in circostanze eccezionali)
2014/C 85/06
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: A. Robinson, agente, assistito da J. Stratford, QC, e A. Henshaw, barrister)
Convenuti: Parlamento europeo (rappresentanti: A. Neergaard, R. Van de Westelaken, D. Gauci e A. Gros-Tchorbadjiyska, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: H. Legal, A. De Elera e E. Dumitriu-Segnana, agenti)
Intervenienti a sostegno dei convenuti: Regno di Spagna (rappresentante: A. Rubio González, agente), Repubblica francese (rappresentanti: G. de Bergues, D. Colas e E. Ranaivoson, agenti), Repubblica italiana (rappresentante: G. Palmieri, agente, assistita da F. Urbani Neri, avvocato dello Stato), Commissione europea (rappresentanti: T. van Rijn, B. Smulders, C. Zadra e R. Vasileva, agenti)
Oggetto
Ricorso di annullamento — Validità dell’articolo 28 del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell’emittente (credit default swap) (GU L 86, pag. 1) — Equilibrio istituzionale — Violazione delle condizioni stabilite dalla giurisprudenza della Corte per la delega dei poteri alle agenzie — Violazione degli articoli 290 e 291 TFUE — Violazione dell’articolo 114 TFUE — Attribuzione dei poteri di intervento all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Aesfem) — Margine di discrezionalità conferito all’Aesfem per quanto riguarda la necessità del suo intervento e le misure da adottare — Carattere delle misure che possono essere adottate dall’Aesfem
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.
3)
Il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana e la Commissione europea sopporteranno ciascuno le proprie spese.
(1) GU C 273 dell’8.9.2012.
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