3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/35
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel de Mons — Belgio) — Petroma Transports SA, Martens Energie SA, Martens Immo SA, Martens SA, Fabian Martens, Geoffroy Martens, Thibault Martens/État belge
(Causa C-271/12) (1)
(Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Diritto alla detrazione dell’imposta a monte - Obblighi del soggetto passivo - Possesso di fatture irregolari o imprecise - Omissione di menzioni obbligatorie - Diniego del diritto alla detrazione - Prove successive dell’effettività delle operazioni fatturate - Fatture rettificative - Diritto al rimborso dell’IVA - Principio di neutralità)
2013/C 225/60
Lingua processuale: il francese
Giudice del rinvio
Cour d'appel de Mons
Parti
Ricorrenti: Petroma Transports SA, Martens Energie SA, Martens Immo SA, Martens SA, Fabian Martens, Geoffroy Martens, Thibault Martens
Convenuto: État belge
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour d’appel de Mons — Belgio — Interpretazione delle regole relative all’imposta sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta a monte — Obbligo del soggetto passivo — Subordinazione del diritto alla detrazione IVA al possesso di una fattura che contiene obbligatoriamente talune indicazioni — Nozione di indicazione sostanziale — Diniego del diritto alla detrazione — Produzione successiva di informazioni come elementi di prova dell’effettività, della natura e dell’importo delle prestazioni effettuate — Compatibilità di una giurisprudenza nazionale che nega il diritto alla detrazione in caso di omissione di indicazioni obbligatorie nella fattura con il diritto dell’Unione — Interpretazione del principio di neutralità — Incidenza dell’imprecisione delle fatture sull’obbligo dello Stato di restituire l’IVA riscossa
Dispositivo
1)
Le disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 94/5/CE del Consiglio, del 14 febbraio 1994, devono essere interpretate nel senso che esse non ostano ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto può essere negato a soggetti passivi, destinatari di servizi, in possesso di fatture incomplete, anche qualora queste ultime siano completate mediante la produzione di informazioni dirette a dimostrare l’effettività, la natura e l’importo delle operazioni fatturate dopo l’adozione di una siffatta decisione di diniego.
2)
Il principio di neutralità fiscale non osta a che l’amministrazione tributaria neghi il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata da una società prestatrice di servizi quando l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha gravato su tali servizi è stato negato alle società destinatarie dei suddetti servizi per irregolarità constatate nelle fatture emesse dalla suddetta società prestatrice di servizi.
(1) GU C 243 dell’11.8.2012.
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